Il “rendiconto” per tutori e amministratori di sostegno, obbligatorio ai sensi dell’art. 380 del codice civile, è da presentare al Giudice tutelare presso il Tribunale di competenza.
Esso riguarda sia la gestione economica sia, soprattutto, gli aspetti sociali e sanitari della persona interdetta o amministrata (es. con disabilità intellettiva grave oppure anziana con morbo di Alzheimer ecc.)
Pertanto nel rendiconto sono da evidenziare le condizioni generali di vita e di salute, facendo risaltare l’attenzione prestata dal tutore (o amministratore di sostegno) a favore della “cura” della persona. Per esempio, la vigilanza sulle prestazioni fornite dalle istituzioni competenti (Asl, Comune, ecc.), la redazione e l’aggiornamento di un Piano di cura/educativo individuale, resoconti di eventuali riunioni con i referenti dei servizi, le attività svolte e programmate, i controlli medici effettuati ecc. È altresì opportuno allegare una certificazione medica aggiornata.
Per quanto riguarda, invece, la gestione economica, la rendicontazione sarà più semplice nel caso di persona inserita in una struttura (Rsa o comunità alloggio), rispetto a quella di un soggetto che vive in casa con i propri familiari. Per chi è in struttura con posto in convenzione la retta di ricovero (quota sanitaria più quota alberghiera, nelle percentuali previste dai Lea) incorporerà le prestazioni ed i servizi necessari per il paziente. Pertanto, le entrate del tutelato, per quanto disponibili (esempio pensione e indennità di accompagnamento), saranno destinate a coprire la quota alberghiera, trattenendo una somma per le piccole spese personali (circa 100/150 euro al mese) lasciata a disposizione del ricoverato o del suo tutore. Qualora tali entrate non siano sufficienti a coprire tutta la retta alberghiera, si chiederà l’integrazione al Comune/Consorzio, in base alla residenza del paziente prima del ricovero.
Nel caso invece di convivenza con i propri familiari, la persona dovrà tener conto sia delle spese personali (abbigliamento, spese mediche ecc.) sia di quelle generali per la casa e il vitto, ordinarie e straordinarie, secondo un’attribuzione di quota parte (in base al numero dei componenti il nucleo familiare). Non consideriamo qui le spese per l’assistenza continuativa al paziente, facendola rientrare nel computo dell’indennità di accompagnamento e nell’attività volontaria dei familiari.
Per tenere traccia di tutte queste voci è sufficiente un quaderno in cui riportare le entrate e le spese effettuate (indicando data, importo e motivazione), suddividendole tra spese generali e personali come sopra indicato. In una comoda busta, invece, saranno raccolte le pezze giustificative (scontrini, ecc.).
È palese che nei casi, in genere più diffusi, di entrate limitate alla pensione di invalidità (l’indennità di accompagnamento non fa reddito) pari a (misere) 300 euro circa al mese, l’ammontare delle uscite supererà abbondantemente le entrate (per tale motivo, con dati alla mano, il Giudice tutelare non dovrebbe richiedere i giustificativi di spesa).
Ciò renderà ancora più evidente, valorizzandolo, il volontario ruolo di "cura" dei familiari, affinché siano erogati da parte delle Asl, e dei Comuni/Consorzi in via integrativa servizi adeguati, al fine di mantenere il più a lungo possibile il soggetto a casa propria (per es. cure domiciliari, assegni di cura, centri diurni, ricoveri di sollievo) consentendo sia un maggior benessere della persona, sia un risparmio economico per le istituzioni.
Nota pratica: il rendiconto oltre che portarlo a mano, può essere più comodamente spedito per raccomandata A/R alla Cancelleria Tutele presso il Tribunale competente (per es. Tribunale di Torino - Corso Vittorio Emanuele II, 130 10138 - Cancelleria Tutele - Piano Primo - Ingresso 1 - Settore I - Stanza 11707).
Giuseppe D’Angelo