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Dom, Dic
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A proposito di caregiver

Etica
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Sta emergendo con forza negli ultimi tempi la discussione sul ruolo del caregiver e l’importanza di un suo riconoscimento quale accuditore di familiare malato/con disabilità e non autosufficiente, anziano o meno che sia.

È innanzitutto utile ricordare che è la Sanità che deve farsi carico per dovere di legge, attraverso il Fondo Sanitario, delle esigenze di cura delle persone malate, anche se anziane croniche / con patologie invalidanti e non autosufficienti.

Non è ruolo del caregiver sostituirsi a prestazioni che le Asl devono obbligatoriamente garantire senza limiti di durata.

Questa associazione ha avuto già modo di segnalare che l’AslTO5, purtroppo, tende a volte a “scaricare” oneri (di cura ed economici) sulle spalle delle famiglie di tali malati adulti e anziani non autosufficienti.

Ricordiamo, difatti, che nel Distretto Nichelino AslTO5, secondo gli ultimi dati ufficiali a noi disponibili, vi sarebbe una “lista di attesa” per prestazioni LEA (“Livelli essenziali delle attività sanitarie e socio-sanitarie”) domiciliari, semi-residenziali e residenziali, di almeno 130 persone anziane malate croniche non autosufficienti (malati di Alzheimer o di altra demenza, pazienti con pluripatologie, o colpiti da ictus o incidenti che hanno avuto un esito invalidante grave, ecc.).

Come ha ricordato anche l’Ordine dei Medici di Torino e Provincia, questi malati «hanno in tutti i casi esigenze sanitarie e socio-sanitarie indifferibili in relazione ai loro quadri clinici e patologici».

Nonostante predetta indifferibilità delle cure, attraverso le valutazioni UVG (Unità di valutazione geriatrica) l’AslTO5 ed i Comuni afferenti al Cisa12 prendono a volte decisioni discriminatorie, in quanto per ragioni sociali ed economiche, che nulla hanno a che fare con lo stato di malattia, pongono anziani malati non autosufficienti in illegittime liste di attesa. Pertanto, vengono di fatto negate le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie: un diritto immediatamente esigibile dalla legge 833/1978 e dai LEA.

Il diritto immediato ed esigibile alle cure è comprovato anche dal fatto che accedendo al Pronto Soccorso, il Servizio sanitario è obbligato a prendersi carico di questi malati, by-passando così le liste di attesa, fino, se richiesto (spesso con lo strumento dell’opposizione alle dimissioni), alla definitiva collocazione in RSA con la quota sanitaria a carico dell’Asl.

Di fatto non è riconosciuto il pieno diritto alle cure sanitarie e socio-sanitarie, stanti le “liste di attesa” - che peraltro contribuiscono a generare povertà tra i cittadini dei Comuni afferenti al Cisa12 (per esempio un ricovero privato in Rsa costa 3mila euro al mese e si protrae anche per diversi anni). Ora enfatizzare la figura del caregiver appare, da un lato, autolesionistico e, dall’altro, fa sospettare che le Istituzioni vogliano contribuire a legittimare lo scarico degli interventi di cura sui familiari.

Occorrerebbe pertanto promuovere in primo luogo il diritto alle cure sanitarie e socio-sanitarie della persona malata cronica, adulta o anziana, non autosufficiente.

Il che vuol dire azzerare in breve tempo le liste di attesa di pazienti a cui sono negate le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie nel nostro territorio. E vuol dire anche erogare da parte della Sanità ai malati non autosufficienti di cui sopra disponibili alle cure domiciliari, laddove perseguibili, un contributo economico (cosiddetto “assegno di cura”) pari almeno alla metà dell’importo che l’AslTO5 pagherebbe in caso di ricovero in Rsa, in quanto le prestazioni erogate al domicilio dall’accudire nell’ambito del progetto terapeutico individualizzato sono le stesse che sarebbero assicurate dalla Sanità in Rsa.

Giuseppe D'Angelo
UTIM – delegazione di Nichelino