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Un’importante recente sentenza ha confermato che le prestazioni quali Centri diurni e Comunità residenziali a favore di persone con handicap
grave (servizi rientranti nei Lea, Livelli essenziali di assistenza) devono essere garantiti nonostante situazioni di difficoltà di bilancio da parte delle Istituzioni competenti, anche se forniti congiuntamente.

Il Tribunale di Ancona, ha preso in esame, su istanza del padre (e anche amministratore di sostegno), la situazione del figlio colpito da grave disabilità, ricoverato in una struttura residenziale e nel contempo frequentante un centro diurno.
Beneficiando sia delle prestazioni residenziali sia della frequenza del centro diurno, il Comune in questione aveva comunicato al padre che avrebbe garantito solo un’integrazione della retta per l’ospitalità presso la struttura residenziale. Pertanto stabiliva che i costi per la frequenza del centro diurno  da parte del ragazzo sarebbero stati a  carico del padre (13mila euro annui).
Il Giudice, effettuate le necessarie verifiche, anche attraverso consulenze tecniche, ha rilevato che:
- a favore del ragazzo disabile era stato predisposto negli anni un Piano educativo nel quale venivano valorizzati in modo specifico alcune attività ritenute utili e particolarmente gradite al paziente (fisioterapia, attività motoria, musicoterapia, rieducazione equestre, pet-terapy, ecc.);
-  la struttura residenziale, anche se  ben organizzata e validamente condotta, non garantiva per l’intero arco della giornata un supporto sufficiente al trattamento completo delle patologie del ragazzo;
- era importante che il disabile non svolgesse tutte le attività all’interno del centro residenziale ma che si recasse presso altri centri “perché da tali stimoli esterni trae beneficio”.
Da questi riscontri il Giudice ha stabilito che, viste le diverse attività previste presso i due centri (residenziale e diurno) «è necessaria la frequentazione congiunta degli stessi, in quanto è l’unica condizione che garantisce  il mantenimento e lo sviluppo delle aree di autonomia cognitiva motoria, socio-relazionale della comunicazione e del linguaggio». La sentenza sottolinea che la necessità di mantenere entrambi i servizi “non può essere esclusa per ragioni economiche” precisando che “una volta indicato e definito un Piano educativo individualizzato a favore di un soggetto disabile, che ha trovato  positiva attuazione questo non può essere ridotto o modificato senza una valida giustificazione che affondi le sue radici nell’interesse del soggetto disabile”.
È chiara la rilevanza di questa sentenza che evidenzia l’importanza della precisa redazione del Piano educativo individuale (Pei): esso definisce i bisogni della persona disabile e le prestazioni (per esempio cure domiciliari, frequenza del centro diurno, ricovero residenziale anche di sollievo) che attraverso le norme vigenti (Lea) devono poi essere garantite dalle Istituzioni. Ricordiamo che la redazione del Piano è svolta congiuntamente dai Servizi sanitari (nel nostro caso AslTo5), dai Servizi sociali (Cisa12) e dall’utente o da chi lo rappresenta (genitore/tutore o amministratore di sostegno).
UTIM Nichelino