Torniamo ancora a parlare dell'Isee (Indicatore della situazione economica equivalente)
Com'è risaputo, dal 2015 è in vigore il nuovo Isee, per la valutazione della situazione economica di chi chiede prestazioni sociali agevolate. Il nuovo strumento considera redditi e beni di tutto il nucleo familiare del richiedente.
In particolare per le prestazioni quali centri diurni e ricoveri in Rsa (Residenze sanitarie assistenziali) il nucleo familiare considerato non è più composto dal solo interessato (non autosufficiente o con grave disabilità) come prevedeva il vecchio Isee, ma dal suo coniuge e dai figli (per i ricoveri in Rsa tiene addirittura conto di quelli non conviventi).
Tale grave questione, assieme ad altre ritenute illegittime dall'Utim, è stata posta davanti al Tar del Lazio che però l'ha respinta. Nella stessa sentenza il Tar del Lazio ha comunque accolto la richiesta di escludere dal computo dell'Isee i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (es. indennità di accompagnamento), nonché di annullare la parte in cui prevede un incremento delle franchigie per i soli disabili minorenni.
Contro queste ovvie decisioni e, pertanto, contro gli interessi delle persone con disabilità, ha ricorso in appello il Governo che però è risultato soccombente in quanto il Consiglio di Stato ha confermato le pronunce del Tar Lazio.
Tutto ciò peraltro è costato tempo e denaro pubblico nonché disorientamento dei cittadini in attesa, oramai da più di un anno, di una modifica normativa e dei cambiamenti ai software di riferimento dell'INPS e di tutti i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) che si occupano di redigere l'ISEE. Nell'attesa di tale adeguamento normativo ed operativo, l'Inps ha comunicato recentemente che l'attestazione Isee rilasciata senza tener conto delle sentenze succitate, che pertanto può far perdere l'accesso alle prestazioni del disabile, "può essere contestata" facendo rilevare le inesattezze riscontrate.
Cosa occorre praticamente fare?
Tecnicamente, afferma l'Inps, “occorre presentare il Modulo integrativo (FC.3), compilando il Quadro FC8 sezioni I e III per chiederne la rettifica, autodichiarando in tal modo esclusivamente gli eventuali trattamenti diversi da quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità che continuano a rilevare anche dopo le sentenze del Consiglio di Stato".
Anche per chi ha calcolato e presentato l'Isee online, ovvero per chi si avvale, in proprio o tramite tutore/amministratore di sostegno, del sito dell'Inps, è stata prevista la "contestazione" (c'è un pulsante specifico) al fine di correggere l'Isee calcolato erroneamente (cioè non considerando le disposizioni delle sentenze succitate).
Per quanto concerne la Regione Piemonte continuano le proroghe per il recepimento del nuovo Isee al fine di prendere tempo per definire linee guida uniformi ai Comuni e agli Enti gestori (Cisa12) in campo assistenziale e socio-sanitario. Sino a fine 2016 è tutto congelato per chi è già in carico ai servizi sociali e socio-sanitari da prima del 31 dicembre 2014. Invece per i casi presentatisi dopo il 1° gennaio 2015, si applica il nuovo Isee ma solo come sbarramento: al di sotto di 38mila euro i nuovi richiedenti avranno l'intervento del Comune/Ente gestore (Cisa12) calibrato sulle vecchie regole; se si superano i 38mila euro non si ha diritto ad alcuna integrazione.
Ricordiamo comunque che le prestazioni socio-sanitarie (cure domiciliari, centri diurni, ricoveri in Rsa, ecc.), non possono essere negate dall'Asl in caso di mancata presentazione dell'Isee. Il valore risultante del calcolo Isee serve infatti solo per la determinazione dell’eventuale integrazione economica dell'Ente gestore socio-assistenziale (Cisa12) alla quota a carico dell'utente.
Giuseppe D'Angelo
UTIM Nichelino