Per una coincidenza l'articolo sulla tutela legale (vedi Nichelino Comunità di dicembre), ha visto la sua pubblicazione proprio nei giorni in cui
Questo provvedimento è molto interessante, perché, tra le altre cose, prevederebbe attraverso specifiche indicazioni scritte (Dat) la delega ad una persona terza ("fiduciario") ad intervenire nel momento di sopraggiunta non autosufficienza e incapacità.
Nonostante che le Dat siano generalmente intese a programmare le fasi del fine vita (disponibilità o meno di continuare i trattamenti medici o le terapie farmacologiche, ma anche esprimere la volontà o meno di donare i propri organi o tessuti, disporre le proprie esequie, ecc.), le Dat possono essere utili per tutelare il diritto alla vita e pertanto per poter ricevere cure sanitarie adeguate e dignitose anche quando non saremo più in grado di determinarci. Ipotizziamo alcuni aspetti che potrebbero essere considerati nelle Dat in caso di anziano malato cronico non autosufficiente o malato di Alzheimer o altra demenza senile, ovvero le volontà in materia di trattamenti sanitari a favore del rispetto del diritto a idonee cure, affidate alla verifica di un fiduciario anticipatamente individuato:
a) chiedere il ricovero del malato anziano e non autosufficiente presso una adeguata struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario;
b) verificare l'idoneità della struttura di degenza in base alla patologia del paziente;
c) assumere le iniziative occorrenti affinché gli venga assicurata la continuità delle cure e il miglior benessere possibile;
d) verificare la correttezza dei trattamenti medici-infermieristici e riabilitativi forniti, comprese le misure assunte per la prevenzione delle piaghe da decubito, per evitare ogni forma di accanimento terapeutico e ogni altra condizione lesiva della salute e del benessere;
e) verificare l'igiene ambientale e personale nonché la qualità e quantità del vitto che viene somministrato;
f) disporre il trasferimento nel caso in cui la struttura in cui il paziente è degente non fornisca, a giudizio del fiduciario, trattamenti adeguati alle esigenze del malato; ecc.
Tra le volontà del paziente è altresì possibile designare anticipatamente lo stesso fiduciario quale tutore/amministratore di sostegno da proporre al Giudice tutelare per la relativa nomina. Come si vede le disposizioni, a titolo di esempio sopra indicate, hanno soprattutto la finalità di consentire, sulla base delle norme vigenti, trattamenti sanitari adeguati contrastando l' "abbandono terapeutico" a cui va generalmente incontro l'anziano malato non autosufficiente o il malato di Alzheimer da parte delle Asl, con l'inserimento in liste di attesa sine die per l'accesso alle prestazioni domiciliari o di ricovero in struttura (es. Rsa) a cui ha diritto. Altresì l'individuazione di un fiduciario, che può intervenire subito dopo l'insorgere della situazione invalidante, in attesa (anche settimane o mesi) della formale nomina di un tutore/Amministratore di sostegno, consente che in questo periodo la persona non autosufficiente venga tutelata. Tutto ciò, al di là delle eventuali posizioni ideologiche sul "biotestamento" nonché a favore del "diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona" divenuta incapace di rappresentarsi.
Giuseppe D'Angelo
UTIM – Sezione di Nichelino