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Spazio Utim - A proposito di "biotestamento"

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Per una coincidenza l'articolo sulla tutela legale (vedi Nichelino Comunità di dicembre), ha visto la sua pubblicazione proprio nei giorni in cui
il Parlamento, dopo anni di vivaci discussioni, approvava in via definitiva la legge su "biotestamento" e "Disposizioni anticipate di trattamento" (D.a.t).
Questo provvedimento è molto interessante, perché, tra le altre cose, prevederebbe attraverso specifiche indicazioni scritte (Dat) la delega ad una persona terza ("fiduciario") ad intervenire nel momento di sopraggiunta non autosufficienza e incapacità.

Nonostante che le Dat siano generalmente intese a  programmare le fasi del fine vita (disponibilità o meno di continuare i trattamenti medici o le terapie farmacologiche, ma anche esprimere la volontà o meno di donare i propri organi o tessuti, disporre le proprie esequie, ecc.), le Dat possono essere utili per tutelare il diritto alla vita e pertanto per poter ricevere cure sanitarie adeguate e dignitose anche quando non saremo più in grado di determinarci. Ipotizziamo alcuni aspetti che potrebbero essere considerati nelle Dat in caso di anziano malato cronico non autosufficiente o malato di Alzheimer o altra demenza senile, ovvero le volontà in materia di trattamenti sanitari a favore del rispetto del diritto a idonee cure, affidate alla verifica di un fiduciario anticipatamente individuato:
a) chiedere il ricovero del malato anziano e non autosufficiente presso una adeguata struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario;
b) verificare l'idoneità della struttura di degenza in base alla patologia del paziente;
c) assumere le iniziative occorrenti affinché gli venga assicurata la continuità delle cure e il miglior benessere possibile;
d) verificare la correttezza dei trattamenti medici-infermieristici e riabilitativi forniti, comprese le misure assunte per la prevenzione delle piaghe da decubito, per evitare ogni forma di accanimento terapeutico e ogni altra condizione lesiva della salute e del benessere;
e) verificare l'igiene ambientale e personale nonché la qualità e quantità del vitto che viene somministrato;
f) disporre il trasferimento nel caso in cui la struttura in cui il paziente è degente non fornisca, a giudizio del fiduciario, trattamenti adeguati alle esigenze del malato; ecc.

Tra le volontà del paziente è altresì possibile designare anticipatamente  lo stesso fiduciario quale tutore/amministratore di sostegno da proporre al Giudice tutelare per la relativa nomina. Come si vede le disposizioni, a titolo di esempio sopra indicate, hanno soprattutto la finalità di consentire, sulla base delle norme vigenti,  trattamenti sanitari  adeguati contrastando l' "abbandono terapeutico" a cui va generalmente incontro l'anziano malato non autosufficiente o il malato di Alzheimer da parte delle Asl,  con l'inserimento  in liste di attesa sine die per l'accesso alle prestazioni domiciliari o di ricovero in struttura (es. Rsa)  a cui ha diritto. Altresì l'individuazione di un fiduciario, che può intervenire subito dopo l'insorgere della situazione invalidante, in attesa (anche settimane o mesi) della formale nomina di un tutore/Amministratore di sostegno, consente che in questo periodo  la persona non autosufficiente venga tutelata. Tutto ciò, al di là delle eventuali posizioni ideologiche sul "biotestamento" nonché  a favore del "diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona" divenuta incapace di rappresentarsi.

Giuseppe D'Angelo 
UTIM – Sezione di Nichelino