Ennesimo duro attacco al diritto alle cure delle persone malate e non autosufficienti.
Un provvedimento regionale del 28 giugno scorso (Dgr n. 1-5265) firmato dall’Assessore alla sanità, dietro ad un titolo rassicurante («Percorso protetto di continuità assistenziale per anziani ultra 65enni non autosufficienti o persone con bisogni sanitari e assistenziali assimilabili»), nasconde una previsione allarmante.
Dopo il trasferimento da ospedale (o da casa di cura) in Rsa del paziente malato cronico non autosufficiente bisognoso ancora di cure, superati i 60 giorni nonostante presenti ancora condizioni sanitarie molto gravi ma per l’Uvg (Unità di valutazione geriatrica) abbia un punteggio “sociale” basso, il paziente o si paga tutta la retta di ricovero della Rsa (circa 3mila euro al mese) oppure va a casa e... si arrangia!
L’anziano malato non autosufficiente è dunque letteralmente scaricato dal Servizio sanitario regionale, in barba alle norme nazionali che prevedono la GARANZIA di almeno metà della retta di ricovero in una Rsa assicurata dall’Asl di residenza (che la Regione Piemonte nella sua arroganza non può che fingere di ignorare).
La legge n. 833 del 1978 affida difatti al Servizio sanitario il compito di tutelare la salute «senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio» sanitario, facendosi carico, tra l’altro, della «diagnosi e cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata».
Risulta, dunque, in contrasto con la legge e la giurisprudenza sia il predeterminare temporalmente l’erogazione delle cure, sia il far dipendere la copertura delle spese sanitarie dalla valutazione delle condizioni “individuali o sociali” (tra cui quelle economiche, peraltro estese alla famiglia) della persona ammalata e bisognosa di assistenza sanitaria.
Ricordiamo che la normativa sui Livelli essenziali di assistenza (Lea) prevede che la persona ricoverata in Rsa sia chiamata a far fronte alla cosiddetta quota “alberghiera” del ricovero, qualora le sue condizioni economiche glielo permettano (in caso contrario, sulla base delle risultanze dell’ISEE, sarà chiamato a subentrare, in tutto o in parte, il Comune/Consorzio socio-assistenziale come il Cisa12).
Mentre la quota della retta relativa alle esigenze sanitarie (quota “sanitaria”) è a totale carico del Servizio sanitario tramite l’Asl competente (come l'AslTo5) in base alla residenza del paziente, senza alcun riferimento ad una “sanità a tempo” o con “scadenza predeterminata”.
Come difenderci da questa Delibera?
Le organizzazioni di tutela nelle prossime settimane impugneranno il provvedimento della Regione davanti al Tar, facendosi carico dei relativi costi (che non sono pochi).
Nel frattempo occorre che tutti i cittadini interessati scrivano al Presidente della Regione Alberto Cirio (
Ricordiamo inoltre che, per i singoli casi a cui viene applicata l'illegittima delibera, la normativa nazionale prevede che ci si possa opporre alle dimissioni e chiedere la continuità terapeutica fino alla presa in carico dell’Asl di residenza (per informazioni gratuite: tel. 011.8124469).
Giuseppe D'Angelo
UTIM Nichelino