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Dom, Dic
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RSA e "contratti di ospitalità"

Etica
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Appello per i familiari dei ricoverati in Rsa: attenzione a firmare il “Contratto di ospitalità” per un vostro congiunto anziano malato non autosufficiente,

ricoverato in RSA con la quota sanitaria garantita dalla Sanità (ricovero cosiddetto “convenzionato”).

Secondo le norme della Regione Piemonte il contratto è illegittimo e non va firmato. Quindi niente firme all’ingresso della RSA, anche se richieste dal gestore. In caso di dubbi, prima della firma può essere utile chiedere una consulenza gratuita all’Utim Nichelino (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).

Il 17 febbraio scorso, anche a seguito di un intervento dell’Utim, la Direzione sanità della Regione Piemonte ha rimarcato con una nota alcune non conformità nel regolamento di una RSA del nostro territorio. La Regione ha confermato pienamente il divieto per le strutture RSA di esigere all’inserimento del paziente in convenzione la firma di “Contratti di ospitalità”, sotto qualsivoglia forma e/o denominazione, volti a “modificare, contraddire e/o eludere la disciplina dettata dalla Regione Piemonte in tema di rapporto in convenzione, in piena continuità con quanto rilevato dalla giurisprudenza”.

Il “Contratto di ospitalità” (…denominazione di per sé fuorviante, in quanto i malati ricoverati non sono “ospiti”, come se fossero in albergo!) non può, peraltro, contenere clausole non previste dalla normativa vigente. Generalmente si tratta di condizioni riguardanti il pagamento della retta alberghiera, caparra, servizi extra non compresi nella retta di ricovero, trasporti, ma anche criteri su eventuali dimissioni, ecc.

Queste disposizioni, puntualizziamo subito, non sono da sottoscrivere per non prendere impegni illegittimi nei confronti della struttura stessa.

Su questi punti, la Regione Piemonte ha confermato che non è possibile prevedere la figura generica del ‘fideiussore’ o di un ‘terzo’, in genere un familiare, che si assuma la responsabilità in caso di non pagamento della retta. Difatti, per il ricoverato in regime convenzionale con il Servizio sanitario che non abbia sufficiente reddito, “dovrà subentrare l’Ente Gestore delle funzioni socio assistenziali (n.d.r. Cisa12) e non ‘fideiussori’ o ‘terzi’ di qualunque genere”.

Altre questioni toccano poi alcuni servizi che sono già ricompresi nella retta prevista dalla Regione e pertanto non devono essere considerati “aggiuntivi” e dunque messi a pagamento, nonché interessi su eventuali ritardi di pagamento il cui ammontare non è corretto.

UTIM Nichelino