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Due importanti sentenze della Corte Costituzionale

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Il diritto alla salute deve essere riconosciuto e tradotto in prestazioni dal Servizio sanitario nazionale senza vincoli o presunte indisponibilità di risorse che neghino o riducano le prestazioni LEA (Livelli essenziali di assistenza).

E’ quanto ribadito da due recenti sentenze della Corte Costituzionale.

Con la prima, la n. 62/2020, la Consulta afferma che il Servizio sanitario nazionale “garantisce la tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse dell’intera collettività” ed “assicura i Livelli essenziali e uniformi di assistenza (…) di cui il finanziamento adeguato costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per assicurare prestazioni direttamente riconducibili al fondamentale diritto alla salute. È in questo senso che deve essere ribadito il principio secondo cui, una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto alla prestazione, esso non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali”.

Con la seconda, la n. 157/2020, la Corte Costituzionale ribadisce il carattere di obbligatorietà della spesa sanitaria LEA, precisando che “mentre di regola la garanzia delle prestazioni sociali deve fare i conti con la disponibilità delle risorse pubbliche, dimensionando il livello della prestazione attraverso una ponderazione in termini di sostenibilità economica, tale ponderazione non può riguardare la dimensione finanziaria e attuativa dei LEA, la cui necessaria compatibilità con le risorse è già fissata attraverso la loro determinazione in sede normativa”.

Ricordiamo che sono LEA prestazioni quali il Centro diurno socio-terapeutico e le strutture residenziali (Comunità alloggio, Raf, …) per le persone con disabilità intellettiva/autismo, le Rsa per anziani malati cronici non autosufficienti e le cure domiciliari. Servizi che andrebbero richiesti sempre per iscritto. E le due sentenze, nelle parti sopra riportate, costituiscono un ulteriore importante strumento di «appoggio» delle istanze di singoli, famiglie o associazioni nei confronti delle istituzioni, anche per ribattere il solito ritornello della mancanza di risorse.

UTIM Nichelino

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