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Disabili e parcheggio nelle strisce blu

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Importante sentenza della Cassazione: anche le persone con disabilità che non hanno la patente e un'auto propria

- ad esempio coloro che hanno disabilità intellettive (o motorie) gravi - hanno diritto a parcheggiare gratuitamente l'auto di chi li accompagna in centro, negli stalli a strisce blu, quando gli spazi di sosta riservati a chi ha un handicap sono occupati.

Nel merito, la Corte di Cassazione ha ribaltato due sentenze (primo e secondo grado) che legittimavano il Comune di Torino alla riscossione del pagamento del parcheggio sulle strisce blu anche a carico delle persone con disabilità.

Il ricorso avviato dall'Utim nel 2005 contro il Comune di Torino, che aveva approvato un regolamento discriminatorio (e non aveva recepito le bonarie richieste dell'Utim di modifica dello stesso), finalmente trova soddisfazione seppur al terzo ed ultimo grado di giudizio ed a 14 anni di distanza!

"L'Amministrazione comunale torinese, in quanto verosimilmente conscia che gli appositi spazi riservati al parcheggio esclusivo degli invalidi sono normalmente insufficienti - scrivono i supremi giudici nella sentenza n. 24936 - ha rilasciato ai disabili muniti di patente e proprietari di veicolo uno speciale permesso gratuito per il parcheggio sulle strisce blu del centro cittadino". "Tuttavia nel far ciò - prosegue il verdetto - il Comune ha contestualmente posto in essere una condotta discriminatoria indiretta di danni dei disabili (presumibilmente affetti da una patologia più grave) non muniti di patente e non proprietari di un autoveicolo, che necessitano per i loro spostamenti del necessario ausilio di un familiare, i quali possono fruire dello stesso permesso solo se in grado di documentare accessi frequenti nel centro cittadino per lo svolgimento di attività lavorative, di assistenza e cura".

Ad avviso della Suprema Corte, "non vi è dubbio che una tale previsione si configuri come discriminatoria ai danni di quest'ultima categoria di disabili", in quanto non reputa "meritevole di tutela l'accesso gratuito del disabile al centro cittadino per motivi di mero svago e di relazione sociale (come invece consentito ai disabili con patente ed autoveicolo)". Il motivo della diversità di trattamento prevista dal Comune "risiede nell'intento di prevenire abusi nell'utilizzo del permesso speciale da parte degli stessi familiari", ma "se è pur vero che tale rischio esiste non può certo essere risolto negando un diritto", semmai occorre predisporre "un adeguato, e anche severo, sistema di controlli e sanzioni".

Ora la Corte di Appello dovrà rimuovere gli effetti discriminatori della delibera estendendo il "beneficio" previsto per i disabili con patente ed autovettura anche ai disabili più gravi, e dovrà anche riesaminare le domande di risarcimento danni presentate dalle persone con disabilità discriminate.

UTIM Nichelino