Nichelino - Negli ultimi mesi un crescente numero di articoli di stampa, diffusi su giornali e social, ha veicolato l’informazione fuorviante
secondo cui il ricovero delle persone malate di Alzheimer in Residenze sanitarie assistenziali (RSA) debba essere tout court interamente gratuito, ovvero totalmente a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).
Tali articoli, spesso basati su un uso parziale delle fonti, alimentano non solo confusione, ma anche false aspettative nelle famiglie, già provate dal carico assistenziale, emotivo ed economico.
Approfondiamo pertanto la questione, per cercare di offrire una lettura più corretta, soprattutto dopo l’eco di una recente sentenza della Corte d’Appello di Milano, che si inserisce nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata.
Ricordiamo innanzitutto che, in base alla normativa vigente, il costo delle prestazioni socio-sanitarie in RSA è suddiviso in due parti:
- 50% quota sanitaria, a carico del SSN;
- 50% quota alberghiera, a carico del Comune/utente.
La prima è dovuta dalle ASL, tenendo presente che si tratta di una prestazione pienamente esigibile, in quanto rientra nei LEA, Livelli essenziali di assistenza che il servizio sanitario nazionale deve garantire.
La seconda (la quota alberghiera) è coperta in tutto o in parte dal Comune di residenza (o dal relativo Consorzio) oppure dall’utente, previo accertamento della sua condizione economica mediante ISEE socio-sanitario. Anche in questo caso si tratta di un diritto esigibile, non subordinabile alla disponibilità finanziaria del Comune (o del Consorzio).
Questa è, in linea generale, la cornice giuridica ordinaria per le prestazioni in RSA. Accanto alla normativa primaria appena citata, si è sviluppata nel tempo una giurisprudenza sempre più consolidata (diverse sentenze della Corte di Cassazione) che riconosce la prevalenza sanitaria in determinati casi di presa in carico in RSA.
Di cosa si tratta? Delle cosiddette prestazioni socio-sanitarie “ad elevata integrazione sanitaria”, cioè quelle in cui le prestazioni sanitarie risultano prevalenti e pertanto inscindibili da quelle assistenziali e sociali. In tali casi il giudice, laddove chiamato a dirimere la questione dal familiare (tutore o amministratore di sostegno del malato), ha stabilito che l’intero intervento (non solo il 50%) deve essere considerato a carico del Servizio sanitario.
La recente sentenza n. 1644 della Corte d’Appello di Milano ha riaffermato questo orientamento, stabilendo che la presa in carico di una paziente affetta da Alzheimer e da plurime patologie correlate (aspetto fondamentale della questione) configurava un trattamento terapeutico di tipo sanitario, non separabile da quello assistenziale. Pertanto la Corte ha ritenuto inesigibile la quota alberghiera, riconoscendo così la totale gratuità della prestazione.
Tale principio, però, è bene evidenziarlo, non si applica automaticamente a tutti i pazienti affetti da Alzheimer (o da altra patologia cronica). Non esiste, allo stato attuale, una norma che imponga la gratuità generalizzata delle RSA per tutti i malati di Alzheimer. Ogni situazione deve essere valutata caso per caso, alla luce della gravità clinica, della necessità di personalizzare il trattamento sanitario e della documentata inscindibilità tra cura medica e assistenza sociale.
UTIM Nichelino