Si perde quasi il conto oramai delle numerose sentenze che vedono soccombere i Comuni che non applicano l’Isee socio-sanitario nonostante sia in vigore dal 2015.
Di recente si è espresso il TAR del Veneto con la sentenza n. 682/2022, annullando il regolamento del Comune di Lonigo e ribadendo così il necessario e rigoroso rispetto della disciplina Isee ai fini compartecipativi.
Ma andiamo con ordine. Nel merito, ha ricorso un amministratore di sostegno di una persona con disabilità per contrastare la richiesta comunale di compartecipazione al costo per la fruizione di una comunità residenziale. Il TAR ha pienamente accolto il ricorso e annullato il regolamento comunale che disapplicava la normativa ISEE. Detto regolamento definiva la compartecipazione della retta a carico del ricorrente in complessivi euro 6.200.00 annui, facendo riferimento a quanto percepito a titolo di pensione di invalidità e indennità di accompagnamento, mentre l’ISEE della persona con disabilità era di euro 41,33.
“Appare, dunque, evidente – si legge nella sentenza - che la suddetta determinazione della quota di compartecipazione (giova ribadirlo, pari ad euro 6.200,00 a fronte di un ISEE di euro 41,33) è da ritenersi illegittima in quanto l’Amministrazione comunale, per individuare l’entità del contributo a suo carico e, conseguentemente, a carico dell’ospite, ha utilizzato criteri che appaiono evidentemente estranei all’ISEE e in contrasto con il quadro normativo nazionale e internazionale di riferimento (…) non potendosi prendere in considerazione (…) l’indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità”.
Il Giudice amministrativo ribadiva inoltre che sia la pensione di invalidità che l’indennità di accompagnamento esulano dalla nozione di “reddito” ai fini del calcolo Isee, in quanto non costituiscono incrementi di ricchezza, ma importi riconosciuti a titolo meramente compensativo o risarcitorio a favore delle situazioni di “disabilità”.
Nella stessa sentenza è di estremo interesse la bocciatura da parte del Tar dell’insidiosa richiesta dello stesso Comune volta a smontare la possibilità di presentare un ISEE cosiddetto “ristretto”, quello cioè che giustamente tiene conto del nucleo familiare composto dalla sola persona con disabilità (oltre a coniuge e/o figli, ma che in genere non sono presenti).
Questa richiesta tentava di annullare una norma fondamentale per i diritti delle persone con disabilità e tendeva di fatto a considerare nel nucleo familiare ai fini Isee anche i genitori della persona con disabilità. Per questo motivo molte associazioni, tra le quali Anfass, Fish e UTIM, si sono unite al ricorso per ribadire a gran voce il rigetto e l'inammissibilità della richiesta proposta dal Comune. E così dunque è stato il verdetto del Tar, respingendo la pretesa del Comune.
UTIM Nichelino